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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15347 del 20/06/2017 (Rv. 644740 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia limitata alla sola competenza recante statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Impugnazione di detta statuizione - Regolamento di competenza - Necessità - Condizioni - Autonoma proposizione del mezzo ordinario di impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644740-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)