Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005 (Rv. 581982 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione, ad opera della parte soccombente sulla questione di competenza, del solo capo concernente le spese - Impugnazione del medesimo capo proposta dalla parte vittoriosa sulla questione di competenza - Proposizione del mezzo ordinario previsto per le sentenze pronunciate dal giudice dichiaratosi incompetente - Necessità - Proposizione del regolamento di competenza dalla parte soccombente su detta questione - Impugnazione del capo concernente le spese ad opera della parte vittoriosa sulla questione di competenza - Proposizione del mezzo ordinario di impugnazione - Necessità - Fondamento - Ammissibilità del ricorso incidentale - Esclusione - Conseguenze - Sospensione del relativo giudizio - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benchè l'art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza - che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione- , se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichè nel procedimento del regolamento di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della S.C. sul regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 219, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)