Sez. 6, Sentenza n. 5406 del 07/02/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201278 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere | Sequestro conservativo - Pendenza in cassazione del giudizio principale - Competenza del giudice civile - Sussistenza - "Ratio".
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere
Competente a giudicare sul gravame avverso un provvedimento di sequestro conservativo è, in pendenza di ricorso per cassazione sul merito, il giudice civile. Infatti un più preciso coordinamento tra le norme, contenute nel codice di procedura penale e la corrispondente necessità di assicurare una tutela cautelare in ogni stato e grado del procedimento (ivi compresa, quindi, non soltanto la fase del giudizio in cassazione, ma anche la fase delle indagini preliminari, pur'essa sottratta alla possibilità di esercizio dell'azione cautelare nel processo penale) deriva direttamente dalle disposizioni del codice di procedura civile, la sede "naturale" di azionabilità del sequestro conservativo, soprattutto relativamente ai crediti della parte civile. Il tutto considerando come l'inserimento di tale tipo di sequestro fra le misure cautelari reali deriva da una ricostruzione sistematica volta a realizzare una sorta di parallelismo fra misure cautelari personali e misure cautelari reali, in funzione della convergente esigenza di tutela di posizioni costituzionalmente presidiate (nell'un caso, la libertà della persona, nell'altro caso la proprietà, "lato sensu" intesa), pure se i presupposti delle misure reali non risultano così vincolati come quelli riguardanti le misure relative alla persona. (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 590, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)