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Sez. 6, Sentenza n. 1322 del 09/04/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211789 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Giudice competente - È il giudice del processo di merito - Momento di esaurimento di tale processo - Lettura del dispositivo della sentenza d'appello - Esclusione - Competenza di tale giudice nel periodo successivo alla lettura del dispositivo sino al deposito della sentenza - Estensione - Competenza del giudice civile sino a tale momento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211789-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il P.m. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante (Nella specie la Corte ha riconosciuto l'esattezza dell' ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto la competenza a provvedere della corte d'appello e non del giudice civile relativamente al sequestro disposto successivamente alla lettura del dispositivo ma prima del deposito della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)