Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022 (Rv. 665478 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Cassa integrazione in deroga ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 - Previsione di cui all'art. 2120, comma 3, c.c. - Inclusione - Ragioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
La Cassa integrazione in deroga, istituita dall'art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012, in quanto caso di sospensione totale o parziale in cui è riconosciuta l'integrazione salariale, rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 2120 c.c., prevedendo un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la stessa è conservata solo nei limiti di una aliquota percentuale.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)