Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/03/2002 (Rv. 553214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Intervento - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto - Maturazione a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Legittimazione passiva dell'INPS per il pagamento - Esclusione - Autorizzazione dello stesso al versamento diretto ai lavoratori delle prestazioni di integrazione salariale - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per l'intervento della cassa integrazione guadagni, continua a maturare a favore del lavoratore l'indennità di anzianità o il trattamento di fine rapporto, come è desumibile dall'art. 2, secondo comma, legge n. 464/1972 - che ha riconosciuto, in riferimento a un'ipotesi particolare, il diritto delle aziende di chiedere alla Cassa integrazione il rimborso delle relative quote -, e dalla esplicita previsione in tal senso dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297/1982. In questo quadro, salvo che in presenza di una specifica deroga da parte della legge, tenuto al pagamento è il datore di lavoro e non l'INPS, senza che (tanto più nei casi di titolarità passiva per l'obbligazione del Fondo per la mobilità della manodopera, a norma dell'art. 21, quinto comma, legge n. 675/1977) determini la legittimazione passiva di detto Istituto (ancorché solo quale responsabile in via solidale, salvo regresso) la circostanza che sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte del medesimo ente, delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, a norma dell'art. 5, primo comma, D.L. n. 80/1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/1978.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Legge 12/08/1975 num. 675 art. 21, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 5, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)