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Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 09/10/1971 (Rv. 354013 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORO CONVENZIONALE IN DEROGA ALLA COMPETENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO CONVENZIONALE - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE ESPRESSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354013-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORO CONVENZIONALE IN DEROGA ALLA COMPETENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO CONVENZIONALE - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE ESPRESSA - NECESSITA.*

A norma del secondo comma dell'art 29 cod proc civ, la designazione convenzionale di un foro territoriale, attribuisce Competenza esclusiva al foro designato solo quando risulti, in proposito, una enunciazione espressa tale da non lasciare dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di togliere la Competenza ai fori previsti dalla legge. (V 3653'69, mass n 343886; 688'69, mass n 338950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)