Sez. U, Sentenza n. 12865 del 02/12/1992 (Rv. 479861 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere | Comportamento del professionista ritenuto offensivo da un privato - Denuncia di quest'ultimo al Consiglio dell'ordine - Legittimazione del medesimo all'impugnazione del provvedimento emesso dal Consiglio predetto - Insussistenza - Azione nel giudizio civile o penale - Esperibilità.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il privato, che assumendo di essere stato offeso dal comportamento del professionista, ne faccia denuncia al Consiglio dell'ordine, non è legittimato, in quanto estraneo al rapporto disciplinare intercorrente tra il legale e l'Ordine, ad impugnare, con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il provvedimento emesso dal Consiglio dell'ordine e, pertanto, essendogli precluso tale procedimento d'impugnazione (che ha natura giurisdizionale), deve rivolgersi al giudice civile o penale per valere i propri interessi, lesi dal comportamento anzidetto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)