Sez. U, Ordinanza n. 16874 del 31/07/2007 (Rv. 598432 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Denuncia da parte di un privato - Giudizio disciplinare conseguente - Impugnazione del provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine - Legittimazione del privato - Insussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
L'art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense - introduttivo di una fase giurisdizionale - le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell'ordine locale, "l'interessato" - con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare - e il P.M. presso la Corte d'appello. Ne consegue che l'eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)