Sez. 1, Sentenza n. 8877 del 01/06/2012 (Rv. 622744 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Valutazione di indispensabilità - Motivazione nella sentenza di appello - Ammissibilità - Condizioni - Produzione con l'atto di appello - Sufficienza - Richiesta espressa di autorizzazione alla produzione - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicati nell'elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)