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Sez. 1, Sentenza n. 8877 del 01/06/2012 (Rv. 622744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Valutazione di indispensabilità - Motivazione nella sentenza di appello - Ammissibilità - Condizioni - Produzione con l'atto di appello - Sufficienza - Richiesta espressa di autorizzazione alla produzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicati nell'elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)