diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23963 del 15/11/2011 (Rv. 619795 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova documentale - Produzione in grado di appello - Indispensabilità - Valutazione da parte del giudice - Apposito provvedimento di ammissione - Necessità - Esclusione - Giustificazione desumibile dalla motivazione della sentenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619795-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

A norma dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l'indispensabilità. Tale requisito - posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente, tuttavia, un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell'ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)