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Sez. 3, Sentenza n. 12015 del 25/09/2001 (Rv. 549416 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Servizi aeroportuali - Gestore - Preposto del vettore aereo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Trasferimento dall'aeromobile all'aereo con mezzi e personale del gestore - Danni - Responsabilità del vettore - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549416-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE

La responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell'organizzazione amministrativa del traffico nell'aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in modo da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiché il reddito servizio è reso da un soggetto diverso dal vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza. Più in particolare, tale soggetto non può considerarsi come un preposto del vettore; pertanto, il trasporto dall'aerostazione all'aereo con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali non può essere considerata un'operazione di imbarco, inerente al trasporto aereo cui attende il vettore, e quindi questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)