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Sez. 3, Sentenza n. 9810 del 09/10/1997 (Rv. 508670 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE | Deposito in aeroporto (cosiddetto handling) - Da parte del vettore non proprietario delle merci depositate - Presso impresa aeroportuale - Natura del negozio - Deposito "a favore di terzi" - Configurabilità - Conseguenze - Perdita o distruzione delle merci - Diritto al risarcimento danni - Titolarità - Del vettore stipulante in proprio - Sussistenza - Cessione del diritto a terzi - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508670-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE

Nel particolare rapporto di "handling" aeroportuale, avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, è legittimamente ravvisabile (per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all'impresa esercente, con l'obbligo di quest'ultima di conservarle e restituirle al destinatario) la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale, in caso di avaria della merce in fase di deposito, è, per l'effetto, il principale legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell'impresa esercente l'"handling". Cionondimeno, l'inadempimento del promittente (l'impresa depositaria) arreca indubbio pregiudizio anche allo stipulante (il vettore aereo), atteso l'indefettibile "interesse che lo stipulante deve avere alla stipulazione" (art. 1411 cod. civ.), così che anche a quest'ultimo (oltre che al terzo destinatario) va riconosciuta la (concorrente) legittimazione ad agire per "l'adempimento, ovvero per la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni" (art. 1453 cod. civ.), e, dunque, anche per il solo risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto da parte del promittente. Tale danno va, poi, qualificato come danno "proprio", benché materialmente patito dal terzo destinatario, con conseguente validità dell'eventuale negozio di cessione ad un terzo estraneo di tutti i diritti vantati, nella qualità di "stipulans", dal vettore aereo, (ed a prescindere dal risarcimento operato, o meno, da quest'ultimo direttamente nei confronti del terzo destinatario, in forza del - diverso - rapporto contrattuale di trasporto), tra cui, appunto, quello di agire per i danni, in concorso alternativo con il terzo destinatario (Vedi Cass. 19 luglio 1968 n. 2590 in motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Navig. art. 454, Cod. Navig. art. 955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)