Sez. L, Sentenza n. 4313 del 25/06/1988 (Rv. 459321 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 36 cost., il lavoratore dipendente da azienda di pubblico trasporto, il quale abbia prestato servizio di domenica, ha diritto, ancorché abbia goduto del riposo settimanale in un giorno diverso, ad una maggiorazione di paga per il lavoro domenicale, salvo che la particolare penosità dello stesso risulti già remunerata dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso che detta penosità fosse remunerata dal maggior numero di riposi annui previsto dall'accordo aziendale del 21 gennaio 1976). (V 1784/88, mass n 457767; (V 1305/88, mass n 457470; (V 8476/87, mass n 456008).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)