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Sez. L, Sentenza n. 1305 del 06/02/1988 (Rv. 457470 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE CON RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457470-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE CON RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI.*

La maggiore penosità del lavoro domenicale comporta che il lavoratore, ancorché abbia fruito del riposo settimanale in un giorno diverso, abbia diritto per detta prestazione ad un ulteriore compenso (determinabile anche tenendo conto della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario), salva la prova, gravante sul datore di lavoro, che la retribuzione corrisposta al lavoratore comprende anche il corrispettivo per il maggior disagio del lavoro domenicale (la cui deduzione non è proponibile per la prima volta in appello). (Conf 8476/87).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)