Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 10/08/1988 (Rv. 459729 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA IN LUOGO NON CONOSCIUTO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE CON RIFERIMENTO AL LUOGO ULTIMA SEDE DELLA IMPRESA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA IN LUOGO NON CONOSCIUTO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE CON RIFERIMENTO AL LUOGO ULTIMA SEDE DELLA IMPRESA.*
Al fine della dichiarazione di fallimento, qualora non sia possibile stabilire, dopo lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in un determinato luogo, se e dove il debitore abbia trasferito l'attività medesima, la Competenza per territorio va individuata alla stregua delle regole operanti per il caso di fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'Esercizio dell'impresa, e, cioè, con riferimento a detto luogo, quale ultima Sede dell'impresa. (V 2568/68, mass n 335023).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)