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Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 16/07/1968 (Rv. 335023 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SEDE DELL'IMPRESA - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - RILEVANZA AI FINI DELLA POSSIBILITA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1968-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335023-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SEDE DELL'IMPRESA - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - RILEVANZA AI FINI DELLA POSSIBILITA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*

Ai sensi dell'art.9 della legge fallimentare il fallimento e dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa e tale giudice non diviene incompetente per il solo trasferimento di residenza dell'imprenditore, non accompagnato, cioe, dal trasferimento dell'impresa. Ne vale a spostare detta Competenza funzionale territoriale al tribunale del luogo della nuova residenza dell'imprenditore la circostanza che, precedentemente, l'impresa abbia cessato la sua attivita, potendo tale situazione influire, ai sensi dell'art.10 della stessa legge, ai fini della possibilita di dichiarare il fallimento, ma non di ritenere inapplicabile l'art. 9, ove il fallimento debba essere ugualmente pronunciato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)