Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 07/03/2014 Cc. (dep. 21/05/2014) Rv. 260401 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di appello - Possibilità di riqualificare la pericolosità sociale anche in assenza di impugnazione da parte del P.M. - Preclusione - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale poiché il principio del giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione. (Fattispecie di riqualificazione della pericolosità del proposto - ritenuta in primo grado riconducibile alla legge n. 1423 del 1956 - in quella prevista dalla l. n. 575 del 1965).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)