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Sez. U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010) Rv. 245176 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Formazione del giudicato - Configurabilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245176-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)