Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 12/03/2026 (Rv. 677883-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Liquidazione coatta amministrativa - Piano di riparto parziale - Impugnazione - Ammissibilità - Modalità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)