Sez. 1 - , Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021 (Rv. 661589 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
Compagnia di assicurazione – Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Appellabilità del decreto – Esclusione – Fondamento.
Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 245, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 9, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 12, Legge Falliment. art. 209 com. 3, Legge Falliment. art. 194, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)