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Sez. 3, Sentenza n. 15803 del 06/07/2009 (Rv. 608974 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Rapporti a miglioria ex art. 1 della legge n. 327 del 1963 - Assimilazione al regime dell'affrancazione - Condizione dell'effettuazione dei miglioramenti da parte del coltivatore - Sussistenza alla data di entrata in vigore di detta legge - Necessità - Esclusione - Sussistenza in epoca successiva - Rilevanza.
Stato
decisa il 2009-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608974-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"

Nei rapporti a miglioria di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 (recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio), come autenticamente interpretato dalla legge 22 maggio 1980, n. 233, la condizione dell'effettuazione dei miglioramenti da parte del coltivatore (come quella del possesso del fondo da parte dello stesso da oltre un trentennio) - richiesta per l'esercizio del diritto di affrancazione - non deve necessariamente sussistere già alla data di entrata in vigore della legge predetta, ma può realizzarsi anche successivamente, tenuto conto della generica formulazione del citato art. 1 e dell'intenzione del legislatore di incentivare l'utilizzazione dei fondi, consentendo l'affrancazione degli stessi e la costituzione, da parte di coloro che li coltivano, di efficienti aziende agricole.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 233

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)