Sez. U, Sentenza n. 2168 del 12/06/1976 (Rv. 380967 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - OBBLIGO EX LEGGE N 903 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - OBBLIGO EX LEGGE N 903 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art 3 della legge 21 luglio 1965 n 903, il quale indica i soggetti tenuti a contribuire al fondo sociale dell'INPS, nonche la misura del contributo ed i cespiti su cui lo stesso deve gravare, non realizza un'espropriazione di beni privati, ma costituisce rapporti obbligatori fra enti pubblici, attuando una collaborazione fra i medesimi in materia previdenziale ed assistenziale. Pertanto, e manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita di detta norma, in relazione all'art 42 della Costituzione, sotto il profilo che la stessa comporterebbe un'indebita espropriazione senza indennizzo. (V 2165/76).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)