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Sez. L, Sentenza n. 509 del 25/01/1986 (Rv. 444102 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI GESTORI DELLA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI - PARTECIPAZIONE AL FONDO SOCIALE PER I MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - DISCIPLINA EX ART. 3 LETT. I DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444102-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI GESTORI DELLA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI - PARTECIPAZIONE AL FONDO SOCIALE PER I MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - DISCIPLINA EX ART. 3 LETT. I DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 lett. I della legge n. 903 del 1965 - norma che prevede la partecipazione dei fondi gestori della previdenza dei liberi professionisti al fondo sociale per i miglioramenti dei trattamenti pensionistici - atteso che il principio di solidarietà economica e sociale sancito dall'art. 2 cost. Giustifica - senza che risulti leso l'ulteriore principio di eguaglianza di cui all'art. 3 cost. - che uno specifico Onere economico sia posto a carico di una determinata categoria di cittadini ed in favore di tutti gli appartenenti ad una più ampia categoria, titolari di interessi contigui e valutati dal legislatore come preminenti. (V 2168/76, mass n 380967; (V 2165/76, mass n 380963; (V Corte cost 187/75).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)