Sez. U, Ordinanza n. 396 del 11/01/2011 (Rv. 615717 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Decreto presidenziale d'improcedibilità del giudizio amministrativo - Opposizione proposta ex art. 26 legge n. 1034 del 1971 - Provvedimento collegiale - Regolamento preventivo proposto all'esito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione avverso l'ordinanza con la quale il T.A.R., in composizione collegiale, decida sull'opposizione contro il decreto presidenziale d'improcedibilità emesso ai sensi dell'art. 26, settimo comma della legge n. 1034 del 1971, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000, trattandosi di un provvedimento che, sia nell'ipotesi del rigetto che in quella dell'accoglimento, è espressione della "potestas judicandi", in grado di passare in giudicato se non impugnato con l'appello davanti al Consiglio di Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 com. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)