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Sez. U, Ordinanza n. 26296 del 31/10/2008 (Rv. 605186 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie di declinatoria di giurisdizione in favore del giudice dell'esecuzione penale.
Stato
decisa il 2008-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605186-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore. (Nella specie, in cui il giudice civile aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice dell'esecuzione penale, le S.U. hanno preliminarmente precisato che la questione relativa all'attribuzione della "potestas iudicandi" al giudice civile o a quello penale non pone un problema di giurisdizione, trattandosi di individuare la sfera di attribuzione di magistrati ordinari che esercitano l'identico potere giurisdizionale, ed hanno, altresì, escluso la convertibilità del regolamento in ricorso per cassazione "ex" art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., essendo il ricorso proposto contro una sentenza di primo grado impugnabile con l'appello)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)