Sez. L, Sentenza n. 3094 del 13/03/1992 (Rv. 476252 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Ordinanza ingiunzione non preceduta da contestazione o da notificazione dell'infrazione - Nullità del provvedimento ed estinzione della sanzione amministrativa - Estensione all'obbligazione per i contributi o premi - Esclusione - Invalidazione dell'ordinanza ingiunzione nel giudizio di opposizione - Giudizio di merito nelle altre obbligazioni dedotte - Preclusione.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
Nell'ipotesi di ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dagli istituti previdenziali per il pagamento dei contributi o premi non versati, oltre alla pena pecuniaria amministrativa, l'omessa contestazione o notificazione dell'infrazione, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, determina la nullità del provvedimento e l'estinzione della sanzione amministrativa, ma con comporta l'estinzione dell'obbligazione relativa ai contributi o premi; nel giudizio di opposizione avverso detta ordinanza ingiunzione l'invalidazione di questa per violazione delle suddette garanzie procedimentali preclude il giudizio di merito su tutte le pretese che costituiscono oggetto di tale provvedimento, e quindi non solo sull'infrazione amministrativa e la relativa sanzione, ma anche sulle obbligazioni civili fatte valere con il medesimo atto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)