diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 431 del 22/01/1982 (Rv. 418129 - 01)

OBBLIGAZIONI - IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO IN VIA DI ACCERTAMENTO IN SEPARATO GIUDIZIO - PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DI CUI ALL'ART. 1243, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418129-01

OBBLIGAZIONI - IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO IN VIA DI ACCERTAMENTO IN SEPARATO GIUDIZIO - PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DI CUI ALL'ART. 1243, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e che, perciò, non è liquidabile se non in quella Sede. (V 4532/78, mass n 294204).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)