Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 22/04/1998 (Rv. 514723 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Contestazione del credito opposto - Illiquidità - Configurabilità - Compensazione giudiziale - Pendenza di altro giudizio per la liquidazione del credito contrapposto - Pronta Liquidazione - Configurabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE
È esclusa la compensazione legale, per illiquidità del credito contrapposto, se contestato, mentre è esclusa quella giudiziale se il giudice del merito accerta che esso non è di pronta liquidazione, ovvero se a tal fine pende altro giudizio, perché soltanto in questo tale credito può esser liquidato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)