Sez. L, Sentenza n. 9023 del 05/06/2012 (Rv. 623186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Determinazione ex art. 18 statuto lavoratori - Riduzione con riguardo alle conseguenze dannose dell'inerzia del lavoratore nell'attivazione del processo o nel suo svolgimento - Inammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Ai fini della liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, la misura del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore per il periodo successivo al licenziamento - non può essere ridotta, in applicazione del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, stante l'esistenza di norme che consentono ad entrambe le parti del rapporto di promuovere il giudizio ed interferire nell'attività processuale. (Nella specie la S.C., in accoglimento del ricorso incidentale, ha rilevato che il lavoratore aveva ritualmente messo in mora la società datrice di lavoro e che il giudice di merito aveva omesso ogni verifica con riguardo al tempo trascorso al fine di ritenere l'esistenza di una colpevole inerzia del lavoratore).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8, Contr. Coll. 25/09/1997
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)