Sez. L, Sentenza n. 7344 del 26/03/2010 (Rv. 612836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Limitazione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze dannose della durata del processo - Per errori difensivi - Imputabilità al lavoratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo, va esclusa l'applicazione dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore - maggiore del previsto a causa di errori difensivi - dovendosi escludere che la durata del processo possa risolversi in un pregiudizio per la parte vittoriosa, tanto più che le norme processuali garantiscono al datore di lavoro una posizione paritaria rispetto alle altre parti del processo, con l'attribuzione di poteri idonei a contrastare le altrui strategie difensive o, comunque, per intervenire su errori processuali suscettibili di incidere sui tempi del giudizio. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la responsabilità del lavoratore per aver instaurato il giudizio nei confronti dell'originaria società datrice di lavoro nonostante che la stessa si fosse estinta per incorporazione otto mesi prima; la S.C., nel rigettare il ricorso, dopo aver evidenziato che il lavoratore aveva con tempestività avviato il giudizio, ha rilevato che era stata la società ad omettere ogni utile attività, non avendo neppure curato di costituirsi anche solo per far constare l'eventuale nullità della notifica e il difetto di legittimazione della società intimata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)