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Sez. 1, Sentenza n. 6799 del 24/05/2000 (Rv. 538526 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Fallimento di una società di persone, esteso ai soci - Opposizione dei singoli soci fondata sull'inesistenza della società di persone - Litisconsorzio necessario fra i vari soci - Configurabilità - Esclusione - Giudizio di primo grado - Impugnazione della decisione da parte di solo alcuno dei soci - Integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soci già partecipi del primo grado di giudizio - Necessità - Fondamento - Sufficienza della mera presenza in giudizio del curatore fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538526-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il principio secondo il quale la rappresentanza processuale del curatore si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, sicché tutti gli interessi patrimoniali - anche quelli connessi alla sussistenza o meno di una società di persone - trovano piena ed esaustiva rappresentanza nel curatore, opera sempre che nella controversia in questione il fallito non abbia veste di opponente al fallimento. Da ciò consegue che, quando più soggetti propongano opposizione alla loro dichiarazione di fallimento negando l'esistenza della società di persone al cui fallimento è conseguito anche il loro, le singole cause conseguenti siano caratterizzate dal profilo dell'inscindibilità, con la conseguenza per cui, benché fra i vari soci non ricorra litisconsorzio necessario nelle singole cause aventi ad oggetto l'opposizione, ove poi uno solo di essi soci proponga appello avverso la decisione di primo grado, il contraddittorio vada esteso ed integrato anche nei confronti degli altri soci, non rendendosi sufficiente la mera presenza, in giudizio, del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)