Sez. L, Sentenza n. 1949 del 17/02/1993 (Rv. 480962 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo ottobre 1982 per i dipendenti della S.p.A. Aeroporti di Roma in ordine alla natura retributiva dell'indennità di presenza ed alla efficacia retroattiva dell'accordo stesso.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'accordo dell'ottobre 1982 aveva istituito, per i dipendenti della S.p.A. Aeroporti di Roma, una indennità di presenza, avente natura retributiva, stabilendone l'efficacia retroattiva fino all'inizio dello stesso anno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)