Sez. L, Sentenza n. 6648 del 19/07/1997 (Rv. 506162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Determinazione - Retribuzione computabile - Fattispecie relativa all'accordo integrativo 8 ottobre 1982 per i dipendenti della Soc. Aeroporti di Roma istituente un'indennità di presenza con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Va incluso nella retribuzione base per il calcolo dell'indennità di anzianità ogni elemento di natura retributiva, determinato o determinabile, avente carattere fisso, obbligatorio e continuativo. (Nella specie, l'accordo collettivo integrativo dell' 8 ottobre 1982 per i dipendenti della Soc. Aeroporti di Roma, nell'istituire un'indennità di presenza mensile con decorrenza dal novembre 1982, aveva riconosciuto per il servizio svolto nel precedente periodo dello stesso anno una somma globale commisurata allo stesso, anche se svincolata dalla effettiva presenza; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il compenso computabile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità maturata al momento dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, poiché lo stesso non aveva carattere "una tantum" e rappresentava i ratei maturati della nuova indennità mensile riconosciuta con decorrenza retroattiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)