Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 24/03/2006 (Rv. 592504 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Contestazione immediata Impossibilità - Notifica del verbale di accertamento - Necessità Esclusione - Verbale di contestazione - Notificazione - Necessità Compilazione da parte di un agente diverso da quello autore del rilevamento dell'infrazione - Rilevanza - Esclusione - Contenuto della contestazione - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, ai fini della validità della contestazione è irrilevante che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello cha ha precedentemente provveduto al rilevamento dell'infrazione, posto che l'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede la redazione del verbale ad opera del'organo accertatore, inteso quale complesso dei soggetti che ne fanno parte.
Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)