diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 19/11/2003 (Rv. 568301 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Contestazione immediata - Impossibilità - Notifica del verbale di accertamento - Necessità - Esclusione - Verbale di contestazione - Notificazione - Necessità - Compilazione da parte di un agente diverso da quello autore del rilevamento dell'infrazione - Rilevanza - Esclusione - Contenuto della contestazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568301-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido con questi al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 196, c.d.s.) deve essere notificato il verbale di contestazione, sottoscritto da persona appartenente all'ufficio o al comando, anche diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dell'infrazione e che, ai sensi dell'art. 385 del regolamento di esecuzione del codice della strada deve contenere l'indicazione delle ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata e può consistere sia in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento (al quale va eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a quest'ultimo, purché in esso siano specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può cagionare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)