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Sez. 3, Sentenza n. 3818 del 30/03/1995 (Rv. 491565 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Art. 138 legge n. 89 del 1913 - Asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491565-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 138 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile) in relazione all'art. 3 Cost. per manifesta illogicità e irragionevolezza della norma, nonché per la diversità di trattamento che ne deriverebbe, atteso che, da un lato, l'individuazione degli illeciti disciplinari e la determinazione delle corrispondenti sanzioni rientra nel potere discrezionale del legislatore, mentre, dall'altro, a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 16 del R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324, è consentito di sostituire la sospensione con l'ammenda e di adeguare la sanzione alla effettiva gravità dell'illecito disciplinare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Regio Decr. Legge 27/05/1923 num. 1324 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)