Sez. 5, Sentenza n. 4562 del 13/02/1985 Ud. (dep. 10/05/1985) Rv. 169142 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE DI ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE DI ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO.*
Ai fini del delitto previsto dall'art. 319 cod. pen. sono Atti contrari ai doveri di ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o con istruzioni di servizio, sia quelli che violano i doveri del pubblico ufficiale di fedeltà , di segretezza e di vigilanza. (V mass n 167310; (Conf mass n 154249).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)