Sez. 6, Sentenza n. 177 del 27/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167310 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE: UFFICI DELLE IMPOSTE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE: UFFICI DELLE IMPOSTE.*
Sussiste il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio di cui all'art. 319 cod. pen., tutte le volte che l'atto d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi allo Esercizio delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale medesimo, sicché è sufficiente, perché sia indubbia la violazione del dovere d'ufficio, che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ma dallo interesse del privato corruttore. (nella specie la scelta discrezionale, da parte degli organi tributari, di uno piuttosto che un altro dei sistemi, previsti dalla legge, per l'accertamento ed il controllo delle dichiarazioni dei redditi, era determinata dal vantaggio per il contribuente infedele). (V mass n 154246).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)