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Sez. 3, Sentenza n. 19618 del 22/03/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270216 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Deroga per i processi in corso ex art. 15 bis, comma secondo, L. n. 67 del 2014 - Applicazione della vecchia disciplina - Presupposti - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270216-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)