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Sez. 5, Sentenza n. 54921 del 08/06/2016 Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 268406 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Deroga per i processi in corso ex art. 15 bis, comma secondo, L. n. 67 del 2014 - Pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Applicazione della vecchia disciplina - Presupposti - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268406-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)