Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 19/03/1992 (Rv. 476360 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Azione nell'interesse del minore - Autorizzazione del Tribunale ed eventuale nomina di un curatore speciale - Legittimità - Condizione - Genitore esercente la potestà - Esercizio dell'azione - Nomina di un curatore speciale e valutazione da parte del giudice dell'interesse del minore - Incidenza negativa sulla legittimazione del genitore a promuovere l'azione - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità l'art. 273, primo comma cod. civ. prevede l'autorizzazione del Tribunale e, come facoltativa, la nomina di un curatore speciale, solo quando l'azione è esercitata dal tutore, ma non prevede tale nomina, neppure come facoltativa, né la necessità di autorizzazione, quando l'azione è esercitata dal genitore che esercita la potestà, configurando una estensione, rispetto ad un diritto strettamente personale del figlio, del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore medesimo; ne deriva che né la nomina di un curatore speciale, disposta al di fuori della previsione normativa, né la valutazione dell'interesse del minore infrasedicenne da parte del giudice (dopo l'intervento della Corte Cost. con sentenza n. 341 del 20 luglio 1990), che è da annoverarsi fra le condizioni di ammissibilità dell'azione nel quadro dell'art. 274 cod. civ., possono riflettersi negativamente sulla legittimazione del genitore esercente la potestà a promuovere l'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)