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Sez. 1, Sentenza n. 9316 del 19/09/1997 (Rv. 508133 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Curatore speciale per il minore - Nomina - Obbligatorietà - Esclusione - Provvedimento positivo o negativo del giudice - Natura - Ricorso ex art. 111 della Costituzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508133-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, la nomina (o il diniego di nomina) del curatore speciale, secondo il testuale tenore dell'art. 274, quarto comma, cod. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che può farvi luogo anche prima di ammettere l'azione, ai fini della rappresentanza in giudizio. Si tratta di un atto che non incide sui diritti del minore e che non ha alcuna autonomia nell'ambito del procedimento (in quanto la rappresentanza del minore è in ogni caso affidata al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 273, primo comma cod. civ.) e che è privo di efficacia decisoria non spiegando riflessi di sorta sul provvedimento che dichiara ammissibile o inammissibile l'azione. Conseguentemente, trattandosi di un atto a carattere meramente ordinatorio, esso è insuscettibile di ricorso per Cassazione anche con riguardo al rimedio straordinario stabilito dall'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)