Sez. L, Sentenza n. 4311 del 24/03/2001 (Rv. 545159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Servizio di trasporto dei dipendenti - Esenzione da contribuzione - Efficacia temporale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Dal combinato disposto dell'art. 3, lettera t), della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992 e 6, comma ottavo - ter, del D.L. n. 148 del 1993(convertito nella legge n. 236 del 1993) si desume che i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori sono esclusi da contribuzione non soltanto per il periodo anteriore all'1 gennaio 1993 e per il periodo successivo all'1 gennaio 1994, ma anche per l'anno 1993.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)