diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022 (Rv. 664863 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | “Ius superveniens” ex art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664863-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 che ha novellato l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per revocazione avverso un'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte dalla quale risultava evidente la mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui la suddetta modificazione normativa era stata invocata dal contribuente quale "lex mitior").

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)