diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 26479 del 21/12/2016 (Rv. 642015 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | "Abolitio criminis" - Applicabilità in ogni stato e grado del giudizio - In sede di revocazione sentenza cassazione – Condizioni.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642015-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, il contribuente non può essere più assoggettato alla sanzione irrogatagli con il provvedimento oggetto di controversia in caso di "abolitio criminis", dovendo lo "ius superveniens" essere applicato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/2013 num. 97 art. 9, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)