Sez. 5, Sentenza n. 17921 del 18/12/2017 Ud. (dep. 20/04/2018) Rv. 273584 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità del privato in atto pubblico - Falsa attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad essere trasfusa in atto pubblico - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio trasmessa per via telematica - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non rilevando ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, nè che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 15/03/2000 num. 445 art. 38, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 15 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)