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Sez. 5, Sentenza n. 42291 del 29/11/2006 Ud. (dep. 22/12/2006) Rv. 235365 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità ideologica in atto pubblico commessa da privato - Autocertificazione prodotta ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio - Falsa dichiarazione di non essere mai stato dichiarato fallito - Configurabilità del reato - Sussistenza - Mancata autenticazione della sottoscrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235365-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

È punibile ai sensi dell'art. 483 cod. pen., in forza del richiamo contenuto nell'art. 21 L. 7 agosto 1990 n. 241, la produzione, a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un'autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge, in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall'art. 38 del T.U. emanato con D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 127 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)