Sez. 6, Sentenza n. 1395 del 07/04/1995 Cc. (dep. 02/05/1995) Rv. 201185 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Nuovo codice di procedura penale - Art. 627 comma quarto cod. proc. pen. - Non rilevabilità nel giudizio di rinvio dei vizi occorsi nel precedente procedimento di cassazione - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 comma quarto cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio vizi del precedente procedimento di cassazione conclusosi con la sentenza di annullamento. La pronuncia di annullamento con rinvio, come ogni altra sentenza della Corte di Cassazione, costituisce atto di valore definitivo, che opera quindi la sanatoria di tutte le nullità verificatesi fino a quel momento. Tanto deriva dal sistema adottato dalla Costituzione di porre, con l'art. 111, la Corte di Cassazione a vertice di ogni autorità giudiziaria, collocazione organica di cui l'inoppugnabilità delle decisioni è necessario corollario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)