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Sez. 6, Sentenza n. 18715 del 19/04/2012 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 252503 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione - Incidenza del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza - Esclusione - Eccezione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252503-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui il mutamento di giurisprudenza ha investito le conseguenze processuali - nullità assoluta insanabile in luogo della nullità a regime intermedio - della mancata traduzione all'udienza dell'imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)